Osservazioni dell’Associazione sul DDL 1659

Osservazioni dell’Associazione sul DDL 1659

DDL 1659 Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito «Italia in scena».

Osservazioni Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

Il testo presenta una serie di temi che nell’insieme risultano incoerenti.

La richiesta di riforma del Codice dei beni culturali e del paesaggio proposta dal DDL 1659 – proposte simili sembrano divenute pratica diffusa per argomenti di rilevanza costituzionale, come nel caso del DDL 2606 sulle autorizzazioni paesaggistichetale – è gravissima, immotivata, e pericolosa. Si vuole  porre mano a uno strumento redatto da esperti di diverse discipline, chiaramente distanti dai valori fondanti della Costituzione all’art. 9 che trovano attuazione nello strumento del Codice. Qualora si dovesse pensare a una modifica del Codice, si dovrebbe lavorare, come avvenuto, attraverso percorsi di studio e valutazione, anche alla luce delle riforme che negli anni hanno riguardato la gestione del patrimonio culturale. Per tali motivi l’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli non interviene per proporre emendamenti ma per chiedere che non si prosegua su questa strada, considerato anche che non risulta siano necessarie modifiche al Codice per attuare quanto previsto dal DDL.

Si chiede, nell’interesse collettivo e del patrimonio storico del Paese, di non individuare soluzioni per la valorizzazione dei beni facendo ricorso a una nuova legge dal titolo “ad effetto”; non è di questo che si ha bisogno.

Volendo contribuire alla riflessione, tuttavia, si esprimono solo alcune osservazioni, e solo su alcuni articoli e commi, considerato peraltro che nel percorso del DDL non si è ritenuto di estendere ulteriormente, come si dovuto, il confronto con associazioni ed esperti. Si ribadisce che la scarsa coerenza del testo non consente altro.

Art 1: Gli articoli citati della Costituzione, la Convenzione di Faro, il Codice  stesso offrono già la possibilità di procedere con diversi strumenti (accordi, sponsorizzazioni, altro) per favorire le attività prefigurate nel DDL ed è superfluo citare iniziative già realizzate e in corso. Tali pratiche attualmente procedono con valutazioni, investimenti, progetti condivisi o concessioni in uso.

Art 2.: Non si conoscono impedimenti alla elaborazione di una anagrafe digitale dei beni, per rinvigorire la quale, per eventuali altri scopi, è sufficiente una determinazione ministeriale. Si avverte con un certo disappunto  che tale anagrafe sarebbe finalizzata alla adozione di forme alternative di valorizzazione riservate a cittadini o associazioni facoltosi, rendendo l’iniziativa poco democratica e discriminante. Se si pensa a favorire le sponsorizzazioni, queste sono ampiamente già in uso e tale programma potrebbe essere attuato, o incrementato, senza modifiche normative. La migliore valorizzazione consiste nella divulgazione della conoscenza dei beni, nella capacità di renderli comprensibili a tutti e a tutti i livelli di età e cultura, come effettivo elemento di crescita. Difficilmente il ricorso alle forme di valorizzazione prefigurate nel DDL potrebbe garantire tale fondamentale obiettivo.

Il DDL prevede che il compito di raccolta e aggiornamento dei dati sia svolto da parte degli Istituti competenti, evidentemente a cura del personale specialistico (non potrebbe essere diversamente), già oberato da incombenze di ogni genere. Nulla si prevede riguardo all’indispensabile rafforzamento degli organici.

Quanto si prevede nel DDL avverrebbe tramite un decreto del Ministro della cultura; non si comprende dunque la necessità di una normativa aggiuntiva per una procedura di prassi. 

Parallelamente il DDL prevede l’istituzione di un albo dei soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni pubblici e alla concessione in uso dei beni immobili del demanio culturale. La gestione dell’albo dei candidati sarebbe stabilita con decreto del Ministro della cultura.

In tale percorso per ottenere Anagrafe e Albo, non sembra siano coinvolti, se non per il censimento, funzionari e dirigenti competenti in moltissimi casi, anche se le attività previste

rientrano in gran parte fra i compiti istituzionali di uffici che sono dotati di autonomia anche scientifica.

Non è chiaro a quale scopo sia autorizzata la spesa annua di 500.000 euro, si presume per le spese di censimento, pubblicità dell’operazione, in sintesi per concedere ai privati la valorizzazione e l’uso di beni pubblici?!

Quanto previsto nell’art 3 risulta poco chiaro, ossia la strategia di valorizzazione dei beni culturali “Italia in scena”; si riferisce probabilmente a una seconda fase dell’operazione, qualora questa vada a buon fine, a fronte di lavoro e di investimenti.

Non risulta chiaro (e me ne scuso) a cosa sia destinata la spesa prevista di 4.500.000 euro annui.

Analogamente, ciò che è previsto all’art 6 relativamente alla circolazione di opere dei musei statali non esposte al pubblico nel territorio nazionale, può essere attuato anche con gli strumenti normativi in atto, sistematizzati con decreto del Ministro della cultura, senza necessità di modifiche normative. Si segnala che in tale operazione sembra poco approfondito l’aspetto culturale che dovrebbe essere sempre alla base di tale operazione; si fa riferimento infatti a un Progetto culturale associato a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi già presenti nel territorio, mentre le opere provenienti da altri istituti e quindi altri contesti culturali, avrebbero poca pertinenza con la realtà locale. 

Si ribadisce che per l’insieme di queste attività e procedure non è necessaria una legge e si chiede al Senato della Repubblica di valutare quanto qui espresso sommariamente, facendo presente che l’intera operazione che vede la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, sembra non essere indirizzata a una offerta democratica della cultura, per il presumile interesse privato. L’attuale stesura del DDL, per la poca chiarezza nella definizione degli obiettivi, non consente di individuare un miglioramento e ampliamento della fruizione pubblica del patrimonio culturale nei modi opportuni che solo Stato può garantire (art. 6, comma 2, b), c), d).

1.02.2026

Scarica il testo dell DDL

Previous Osservazioni sulla proposta di riforma legislativa volta all’estensione a 70 anni dei diritti esclusivi sulle fotografie semplici  
Sede operativa
Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli 
Via Baglivi, 6 – 00161 Roma
Sede legale
presso Rita Paris, Via Livorno 89 – 00162 Roma

Iscriviti alla Newsletter

Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie ed eventi organizzati dall’Associazione Bianchi Bandinelli

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Associazione “Istituto di studi, ricerche e formazione Ranuccio Bianchi Bandinelli" © 2020. Tutti i diritti riservati

    Informativa sulla Privacy | Cookie Policy